EUDR 2026

Dafür ist noch Zeit? Sie sind bereits spät dran.

Ab dem 30. Dezember 2026 drohen Warenblockaden und erhebliche Sanktionen. Wie weit ist Ihre Lieferkette?

Nur noch

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Um die Anforderungen der EUDR zu erfüllen, müssen Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette Daten erfassen, die Herkunft der Rohstoffe zurückverfolgen und Sorgfaltspflichterklärungen (DDS) verwalten. Die Fristen rücken näher und die Zeit zur Umsetzung wird knapp. 

 

Die Folgen? 

Sanktionen von bis zu 4 % des Jahresumsatzes, Warenblockaden beim Zoll und erhebliche Betriebsstörungen.

In einem so komplexen Umfeld reicht eine isolierte Software nicht aus. Erforderlich ist ein integrierter Ansatz: Tesisquare bietet eine End-to-End-Plattform, die die Rückverfolgbarkeit automatisiert, die Kommunikation mit den europäischen Behörden vereinfacht und eine reibungslose sowie risikofreie EUDR-Compliance gewährleistet.

neue EUDR-Verpflichtungen

Das Problem

Warum ist die EUDR eine konkrete Herausforderung für Unternehmen?

Viele Unternehmen haben keine Transparenz über die erste Lieferantenebene hinaus.

 

Die EUDR führt konkrete operative Verpflichtungen ein:

Datenerhebung entlang der mehrstufigen Lieferkette

Rückverfolgbarkeit bis zum Ursprung (Betrieb/Wald)

Überprüfung der Entwaldungsfreiheit

Verwaltung von Sorgfaltspflichterklärungen (DDS) über das TRACES-System

Für welche Branchen gilt die EUDR?

Wenn Ihr Unternehmen Rohstoffe oder daraus hergestellte Produkte verwendet, verarbeitet oder vertreibt, die mit Entwaldung in Verbindung stehen, führt die EUDR strenge Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und die Sorgfaltspflichten ein. 

Holz und Holzerzeugnisse

Papier und Zellstoff

Industriekautschuk

Seifen und Oleochemikalien

Kaffee

Kakao

Palmöl

Soja

30. Dezember 2026

Verpflichtung für mittlere und große Unternehmen

30. Juni 2027

Verpflichtung für KMU

4 % des Umsatzes

Sanktionen bei Nichteinhaltung

TESISQUARE Platform: Eine zentrale digitale Plattform für die durchgängige EUDR-Compliance

Tesisquare startet nicht bei null, sondern baut auf einem bereits aktiven Netzwerk aus Lieferanten und Partnern auf.

Abbildung der Lieferkette bis zur Quelle

Automatisierte Erfassung und Validierung von Lieferantendaten

Analyse des Entwaldungsrisikos mittels Satellitentechnologie

Vollständige Rückverfolgbarkeit auf Chargen- und Produktebene

Vorteile für Ihr Unternehmen

Reduzierung des Risikos von Sanktionen von bis zu 4 % des Umsatzes

Vermeidung von Warenblockaden und Unterbrechungen der Lieferkette

Zentrale Erfassung von Daten und Prozessen auf einer einzigen Plattform

Vollständige Transparenz auch bei indirekten Lieferanten

Compliance als Wettbewerbsvorteil nutzen

 

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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR

Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni

L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’Allegato I (tra cui cioccolato, carta, mobili, pneumatici e prodotti della filiera oleochimica come i saponi a base di olio di palma). Sono invece esclusi dal regolamento i prodotti del comparto tessile da fibre naturali (cotone, lino) e, a seguito degli aggiornamenti dell’Allegato I, il cuoio e le pelli grezze.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 1 e Allegato I; Regolamento (UE) 2025/2650.

Le sanzioni definite dall’Articolo 25 sono severe e dissuasive. Per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima è pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale generato a livello UE nell’esercizio precedente. Inoltre, la normativa prevede la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla transazione, la squalifica temporanea da appalti e finanziamenti pubblici (fino a 12 mesi) e il divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione di tali merci all’interno dell’Unione Europea.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 24 (Misure correttive) e Art. 25 (Sanzioni).

No, se impiegati esclusivamente come imballaggi o supporti per proteggere e trasportare un altro prodotto. Rientrano nell’EUDR solo se costituiscono essi stessi il bene principale venduto o importato (es. un produttore che vende pallet come merce finita sotto il codice HS 4415).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ Commissione Europea, Quesito 11.2.

No. Per i materiali di imballaggio con sola funzione di supporto e trasporto non vi è alcun obbligo di richiesta della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Se invece il materiale in carta o legno è la merce venduta autonomamente, i commercianti devono tracciare la filiera conservando i dati dei fornitori e i codici di riferimento DDS.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 5 e Allegato I.

No, i materiali costituiti al 100% da scarti post-consumo che hanno completato il loro ciclo di vita sono esenti dall’EUDR e non richiedono né geolocalizzazione dei terreni né presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I, Nota 2.

Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain

La qualifica dipende dal punto in cui la merce entra nel mercato UE e dalle lavorazioni effettuate:

  • Primo Operatore (Upstream): Chi importa per primo in UE beni soggetti a EUDR da Paesi Extra-UE o estrae/produce legno/bovini nell’UE.
  • Operatore a valle (Downstream): Chi acquista nell’UE un prodotto EUDR già importato/sostenuto da una DDS a monte e lo trasforma lavorandolo in un nuovo bene EUDR.
  • Commerciante (Trader): Chi acquista e rivende prodotti EUDR già immessi sul mercato UE senza applicare alcuna trasformazione (es. distributori o retailer).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 2, Art. 4 e Art. 5; Modifiche ex Reg. (UE) 2025/2650.

L’EUDR applica il principio della tracciabilità in cascata: l’onere di geolocalizzare le parcelle agricole spetta esclusivamente al Primo Operatore che compila la DDS iniziale su TRACES. Gli operatori e commercianti a valle devono semplicemente ereditare e fare riferimento al codice identificativo DDS fornito dal proprio fornitore a monte, evitando inutili duplicazioni burocratiche.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5; Regolamento (UE) 2025/2650.

Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni

Sì. Per i Primi Operatori/Importatori che introducono beni soggetti a EUDR da paesi Extra-UE, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, la spedizione viene bloccata ai fini dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 26 e Art. 27 (Controlli doganali e interoperabilità).

Gli operatori devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (punti GPS per appezzamenti < 4 ettari; poligoni di confine per appezzamenti > 4 ettari) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9.

No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 10 e Art. 12.

La prova della condizione „deforestation-free“ viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020, unitamente ad attestazioni di legalità emesse dalle autorità locali del Paese di origine.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9 e Art. 10.

Spetta al Primo Operatore UE che importa la merce raccogliere direttamente dal fornitore estero o PMI i dati geografici e di legalità. L’importatore UE agirà da responsabile legale per la compilazione e il caricamento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES prima dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 9.

Scadenze e Gestione Software con Tesisquare

A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:

  • 30 dicembre 2026: per le Grandi e Medie Imprese.
  • 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (PMI).

Fonte: Regolamento (UE) 2025/2650.

Tesisquare Platform si integra direttamente con i sistemi ERP aziendali tramite connettori API e flussi dati automatizzati. Il software legge le anagrafiche articoli, i codici doganali (HS codes) e gli ordini d’acquisto dall’ERP, associa automaticamente i numeri di riferimento DDS ricevuti dai fornitori e rinvia all’ERP le conferme di conformità per lo sblocco operativo delle merci e la fatturazione.

Il codice DDS unico generato dal portale europeo TRACES deve essere trasmesso lungo la filiera commerciale inserendolo nei documenti di trasporto (DDT), nelle fatture o scambiandolo automaticamente via API tra le piattaforme gestionali degli attori della supply chain.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5.

Tesisquare Platform consente l’esportazione standardizzata dei dati e l’integrazione nativa tramite API e portali fornitore web-based aperti, permettendo anche ai partner commerciali non dotati dello stesso software di caricare le geolocalizzazioni e scaricare i codici di riferimento DDS necessari per la tracciabilità.

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Individuelle Beratung für Ihre EUDR-Compliance

Alberto Proverbio

Senior Advisor

von Tesisquare