EUDR 2026

¿Crees que tienes tiempo? Pues vas con retraso.

A partir del 30 de diciembre de 2026 entrarán en vigor la prohibición de transporte de mercancías y sanciones severas: ¿cómo está tu cadena de suministro?

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Las empresas deben recopilar datos a lo largo de toda la cadena de suministro, hacer la trazabilidad del origen de las materias primas y gestionar las declaraciones de diligencia debida (DDS) para cumplir con los requisitos de la normativa EUDR. Los plazos se acercan y queda poco tiempo para adaptarse. 

 

¿Cuáles son las consecuencias? 

Multas de hasta el 4 % de la facturación, retención de mercancías en la aduana y graves interrupciones operativas.

 

En un panorama tan complejo, un programa aislado no basta. Se necesita un enfoque integrado: TESISQUARE ofrece una plataforma integral que automatiza el seguimiento, simplifica la comunicación con las autoridades europeas y garantiza un cumplimiento de la EUDR fluido y sin riesgos.

nuevas obligaciones de la EUDR

El problema

¿Por qué la EUDR es un desafío concreto para las empresas?

Muchas empresas no tienen visibilidad más allá del primer nivel de proveedores.

 

La EUDR establece obligaciones operativas concretas:

Recopilación de datos a lo largo de una cadena de suministro de varios niveles

Trazabilidad hasta el origen (granja/bosque)

Comprobación de la deforestación

Gestión de las declaraciones DDS (TRACES)

¿En qué sectores se aplica la normativa EUDR?

 Si tu empresa utiliza, transforma o distribuye materias primas o derivados relacionados con la deforestación, la EUDR establece obligaciones estrictas en materia de trazabilidad y diligencia debida. 

Madera y derivados

Papel y celulosa

Caucho industrial

Jabones y derivados oleoquímicos

Café

Cacao

Aceite de palma

Soja

30 de diciembre de 2026

Obligación para empresas grandes y medias

30 de junio de 2027

Obligación para PYMES

4 % de la facturación

Sanciones si no hay cumplimiento

Plataforma de TESISQUARE: una única plataforma digital para gestionar el cumplimiento de la normativa EUDR de extremo a extremo

TESISQUARE no parte desde cero, sino que se basa en una red ya activa de proveedores y socios.

Haz un mapa de la cadena de suministro hasta el origen

Recopila y comprueba de forma automática los datos de los proveedores

Analiza el riesgo de deforestación (satélite)

Garantiza una trazabilidad completa (lote y producto)

Las ventajas para la empresa

Reduce el riesgo de sanciones hasta un 4 % de la facturación

Evita los atascos de mercancías y las interrupciones en la cadena de suministro

Centraliza datos y procesos en una sola plataforma

Gana visibilidad completa, incluso de los proveedores indirectos

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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR

Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni

L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’Allegato I (tra cui cioccolato, carta, mobili, pneumatici e prodotti della filiera oleochimica come i saponi a base di olio di palma). Sono invece esclusi dal regolamento i prodotti del comparto tessile da fibre naturali (cotone, lino) e, a seguito degli aggiornamenti dell’Allegato I, il cuoio e le pelli grezze.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 1 e Allegato I; Regolamento (UE) 2025/2650.

Le sanzioni definite dall’Articolo 25 sono severe e dissuasive. Per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima è pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale generato a livello UE nell’esercizio precedente. Inoltre, la normativa prevede la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla transazione, la squalifica temporanea da appalti e finanziamenti pubblici (fino a 12 mesi) e il divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione di tali merci all’interno dell’Unione Europea.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 24 (Misure correttive) e Art. 25 (Sanzioni).

No, se impiegati esclusivamente come imballaggi o supporti per proteggere e trasportare un altro prodotto. Rientrano nell’EUDR solo se costituiscono essi stessi il bene principale venduto o importato (es. un produttore che vende pallet come merce finita sotto il codice HS 4415).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ Commissione Europea, Quesito 11.2.

No. Per i materiali di imballaggio con sola funzione di supporto e trasporto non vi è alcun obbligo di richiesta della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Se invece il materiale in carta o legno è la merce venduta autonomamente, i commercianti devono tracciare la filiera conservando i dati dei fornitori e i codici di riferimento DDS.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 5 e Allegato I.

No, i materiali costituiti al 100% da scarti post-consumo che hanno completato il loro ciclo di vita sono esenti dall’EUDR e non richiedono né geolocalizzazione dei terreni né presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I, Nota 2.

Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain

La qualifica dipende dal punto in cui la merce entra nel mercato UE e dalle lavorazioni effettuate:

  • Primo Operatore (Upstream): Chi importa per primo in UE beni soggetti a EUDR da Paesi Extra-UE o estrae/produce legno/bovini nell’UE.
  • Operatore a valle (Downstream): Chi acquista nell’UE un prodotto EUDR già importato/sostenuto da una DDS a monte e lo trasforma lavorandolo in un nuovo bene EUDR.
  • Commerciante (Trader): Chi acquista e rivende prodotti EUDR già immessi sul mercato UE senza applicare alcuna trasformazione (es. distributori o retailer).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 2, Art. 4 e Art. 5; Modifiche ex Reg. (UE) 2025/2650.

L’EUDR applica il principio della tracciabilità in cascata: l’onere di geolocalizzare le parcelle agricole spetta esclusivamente al Primo Operatore che compila la DDS iniziale su TRACES. Gli operatori e commercianti a valle devono semplicemente ereditare e fare riferimento al codice identificativo DDS fornito dal proprio fornitore a monte, evitando inutili duplicazioni burocratiche.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5; Regolamento (UE) 2025/2650.

Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni

Sì. Per i Primi Operatori/Importatori che introducono beni soggetti a EUDR da paesi Extra-UE, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, la spedizione viene bloccata ai fini dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 26 e Art. 27 (Controlli doganali e interoperabilità).

Gli operatori devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (punti GPS per appezzamenti < 4 ettari; poligoni di confine per appezzamenti > 4 ettari) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9.

No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 10 e Art. 12.

La prova della condizione «deforestation-free» viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020, unitamente ad attestazioni di legalità emesse dalle autorità locali del Paese di origine.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9 e Art. 10.

Spetta al Primo Operatore UE che importa la merce raccogliere direttamente dal fornitore estero o PMI i dati geografici e di legalità. L’importatore UE agirà da responsabile legale per la compilazione e il caricamento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES prima dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 9.

Scadenze e Gestione Software con Tesisquare

A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:

  • 30 dicembre 2026: per le Grandi e Medie Imprese.
  • 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (PMI).

Fonte: Regolamento (UE) 2025/2650.

Tesisquare Platform si integra direttamente con i sistemi ERP aziendali tramite connettori API e flussi dati automatizzati. Il software legge le anagrafiche articoli, i codici doganali (HS codes) e gli ordini d’acquisto dall’ERP, associa automaticamente i numeri di riferimento DDS ricevuti dai fornitori e rinvia all’ERP le conferme di conformità per lo sblocco operativo delle merci e la fatturazione.

Il codice DDS unico generato dal portale europeo TRACES deve essere trasmesso lungo la filiera commerciale inserendolo nei documenti di trasporto (DDT), nelle fatture o scambiandolo automaticamente via API tra le piattaforme gestionali degli attori della supply chain.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5.

Tesisquare Platform consente l’esportazione standardizzata dei dati e l’integrazione nativa tramite API e portali fornitore web-based aperti, permettendo anche ai partner commerciali non dotati dello stesso software di caricare le geolocalizzazioni e scaricare i codici di riferimento DDS necessari per la tracciabilità.

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Asesoramiento personalizado para el cumplimiento de la normativa EUDR

Alberto Proverbio

Senior Advisor

de Tesisquare