EUDR 2026
¿Crees que tienes tiempo? Pues vas con retraso.
A partir del 30 de diciembre de 2026 entrarán en vigor la prohibición de transporte de mercancías y sanciones severas: ¿cómo está tu cadena de suministro?
Solo te quedan
Las empresas deben recopilar datos a lo largo de toda la cadena de suministro, hacer la trazabilidad del origen de las materias primas y gestionar las declaraciones de diligencia debida (DDS) para cumplir con los requisitos de la normativa EUDR. Los plazos se acercan y queda poco tiempo para adaptarse.
¿Cuáles son las consecuencias?
Multas de hasta el 4 % de la facturación, retención de mercancías en la aduana y graves interrupciones operativas.
En un panorama tan complejo, un programa aislado no basta. Se necesita un enfoque integrado: TESISQUARE ofrece una plataforma integral que automatiza el seguimiento, simplifica la comunicación con las autoridades europeas y garantiza un cumplimiento de la EUDR fluido y sin riesgos.
El problema
¿Por qué la EUDR es un desafío concreto para las empresas?
Muchas empresas no tienen visibilidad más allá del primer nivel de proveedores.
La EUDR establece obligaciones operativas concretas:
Recopilación de datos a lo largo de una cadena de suministro de varios niveles
Trazabilidad hasta el origen (granja/bosque)
Comprobación de la deforestación
Gestión de las declaraciones DDS (TRACES)
¿En qué sectores se aplica la normativa EUDR?
Si tu empresa utiliza, transforma o distribuye materias primas o derivados relacionados con la deforestación, la EUDR establece obligaciones estrictas en materia de trazabilidad y diligencia debida.
Madera y derivados
Papel y celulosa
Caucho industrial
Jabones y derivados oleoquímicos
Café
Cacao
Aceite de palma
Soja
30 de diciembre de 2026
Obligación para empresas grandes y medias
30 de junio de 2027
Obligación para PYMES
4 % de la facturación
Sanciones si no hay cumplimiento
Plataforma de TESISQUARE: una única plataforma digital para gestionar el cumplimiento de la normativa EUDR de extremo a extremo
TESISQUARE no parte desde cero, sino que se basa en una red ya activa de proveedores y socios.
Haz un mapa de la cadena de suministro hasta el origen
Recopila y comprueba de forma automática los datos de los proveedores
Analiza el riesgo de deforestación (satélite)
Garantiza una trazabilidad completa (lote y producto)
Las ventajas para la empresa
Reduce el riesgo de sanciones hasta un 4 % de la facturación
Evita los atascos de mercancías y las interrupciones en la cadena de suministro
Centraliza datos y procesos en una sola plataforma
Gana visibilidad completa, incluso de los proveedores indirectos
Convierte el cumplimiento normativo en una ventaja
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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR
Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni
Quali materie prime e prodotti sono soggetti alla normativa EUDR?
L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’Allegato I (tra cui cioccolato, carta, mobili, pneumatici e prodotti della filiera oleochimica come i saponi a base di olio di palma). Sono invece esclusi dal regolamento i prodotti del comparto tessile da fibre naturali (cotone, lino) e, a seguito degli aggiornamenti dell’Allegato I, il cuoio e le pelli grezze.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 1 e Allegato I; Regolamento (UE) 2025/2650.
Cosa rischia un'azienda in caso di mancata conformità all'EUDR?
Le sanzioni definite dall’Articolo 25 sono severe e dissuasive. Per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima è pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale generato a livello UE nell’esercizio precedente. Inoltre, la normativa prevede la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla transazione, la squalifica temporanea da appalti e finanziamenti pubblici (fino a 12 mesi) e il divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione di tali merci all’interno dell’Unione Europea.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 24 (Misure correttive) e Art. 25 (Sanzioni).
I supporti logistici come pallet in legno o interfalde in carta sono compresi nell'EUDR?
No, se impiegati esclusivamente come imballaggi o supporti per proteggere e trasportare un altro prodotto. Rientrano nell’EUDR solo se costituiscono essi stessi il bene principale venduto o importato (es. un produttore che vende pallet come merce finita sotto il codice HS 4415).
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ Commissione Europea, Quesito 11.2.
I commercianti devono richiedere la Due Diligence per gli imballaggi dei fornitori?
No. Per i materiali di imballaggio con sola funzione di supporto e trasporto non vi è alcun obbligo di richiesta della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Se invece il materiale in carta o legno è la merce venduta autonomamente, i commercianti devono tracciare la filiera conservando i dati dei fornitori e i codici di riferimento DDS.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 5 e Allegato I.
I prodotti realizzati in carta o legno 100% riciclato sono soggetti agli obblighi EUDR?
No, i materiali costituiti al 100% da scarti post-consumo che hanno completato il loro ciclo di vita sono esenti dall’EUDR e non richiedono né geolocalizzazione dei terreni né presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I, Nota 2.
Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain
Come capisco se la mia azienda è Primo Operatore, Operatore a valle o Commerciante?
La qualifica dipende dal punto in cui la merce entra nel mercato UE e dalle lavorazioni effettuate:
- Primo Operatore (Upstream): Chi importa per primo in UE beni soggetti a EUDR da Paesi Extra-UE o estrae/produce legno/bovini nell’UE.
- Operatore a valle (Downstream): Chi acquista nell’UE un prodotto EUDR già importato/sostenuto da una DDS a monte e lo trasforma lavorandolo in un nuovo bene EUDR.
- Commerciante (Trader): Chi acquista e rivende prodotti EUDR già immessi sul mercato UE senza applicare alcuna trasformazione (es. distributori o retailer).
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 2, Art. 4 e Art. 5; Modifiche ex Reg. (UE) 2025/2650.
Perché i "downstream operator" non devono ripetere la mappatura del terreno come i primi operatori?
L’EUDR applica il principio della tracciabilità in cascata: l’onere di geolocalizzare le parcelle agricole spetta esclusivamente al Primo Operatore che compila la DDS iniziale su TRACES. Gli operatori e commercianti a valle devono semplicemente ereditare e fare riferimento al codice identificativo DDS fornito dal proprio fornitore a monte, evitando inutili duplicazioni burocratiche.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5; Regolamento (UE) 2025/2650.
Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni
L'EUDR blocca lo sdoganamento delle merci importate se manca la DDS su TRACES?
Sì. Per i Primi Operatori/Importatori che introducono beni soggetti a EUDR da paesi Extra-UE, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, la spedizione viene bloccata ai fini dello sdoganamento.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 26 e Art. 27 (Controlli doganali e interoperabilità).
Come funziona l'obbligo di geolocalizzazione delle materie prime?
Gli operatori devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (punti GPS per appezzamenti < 4 ettari; poligoni di confine per appezzamenti > 4 ettari) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9.
Se i prodotti sono già certificati FSC® o PEFC™, si è automaticamente conformi all'EUDR?
No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 10 e Art. 12.
Come si dimostra che non c'è stata deforestazione dopo la data limite del 31 dicembre 2020?
La prova della condizione «deforestation-free» viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020, unitamente ad attestazioni di legalità emesse dalle autorità locali del Paese di origine.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9 e Art. 10.
Come ci si comporta se un fornitore è una PMI o un produttore Extra-UE che non usa il portale TRACES?
Spetta al Primo Operatore UE che importa la merce raccogliere direttamente dal fornitore estero o PMI i dati geografici e di legalità. L’importatore UE agirà da responsabile legale per la compilazione e il caricamento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES prima dello sdoganamento.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 9.
Scadenze e Gestione Software con Tesisquare
Quali sono le scadenze ufficiali per adeguarsi all'EUDR?
A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:
- 30 dicembre 2026: per le Grandi e Medie Imprese.
- 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (PMI).
Fonte: Regolamento (UE) 2025/2650.
Come dialoga la piattaforma per l'EUDR con il gestionale ERP aziendale (SAP, Oracle, ecc.)?
Tesisquare Platform si integra direttamente con i sistemi ERP aziendali tramite connettori API e flussi dati automatizzati. Il software legge le anagrafiche articoli, i codici doganali (HS codes) e gli ordini d’acquisto dall’ERP, associa automaticamente i numeri di riferimento DDS ricevuti dai fornitori e rinvia all’ERP le conferme di conformità per lo sblocco operativo delle merci e la fatturazione.
Come si scambia il numero di riferimento della Due Diligence (DDS) con fornitori e clienti?
Il codice DDS unico generato dal portale europeo TRACES deve essere trasmesso lungo la filiera commerciale inserendolo nei documenti di trasporto (DDT), nelle fatture o scambiandolo automaticamente via API tra le piattaforme gestionali degli attori della supply chain.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5.
Come condivido i dati EUDR con clienti o fornitori che non usano Tesisquare Platform?
Tesisquare Platform consente l’esportazione standardizzata dei dati e l’integrazione nativa tramite API e portali fornitore web-based aperti, permettendo anche ai partner commerciali non dotati dello stesso software di caricare le geolocalizzazioni e scaricare i codici di riferimento DDS necessari per la tracciabilità.