EUDR 2026

Think you've got time? Think again. You're already behind.

By 30 December 2026, non-compliance could mean blocked shipments, hefty fines and costly disruption. How ready is your supply chain?

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Meeting EUDR requirements means collecting data across your entire supply chain, tracing the origin of raw materials and managing Due Diligence Statements (DDS). With the compliance deadline fast approaching, time to prepare is running out. 

What are the Consequences? 

Penalties of up to 4% of annual turnover, goods held at customs, serious operational disruption.

 

In a regulatory landscape this complex, a standalone solution simply isn’t enough. An integrated approach is essential. Tesisquare brings every stage of EUDR compliance together in one platform. Automate traceability, simplify communication with European authorities and stay compliant with confidence.

eudr

The Challenge

Why is EUDR a real challenge for businesses?

Many organisations have little or no visibility beyond their first tier of suppliers.

The EUDR introduces specific operational obligations, including:

Data collection across multi-tier supply chains

Traceability back to the farm or forest of origin

Verifying deforestation risk

Managing Due Diligence Statements (DDS) through TRACES

Which sectors are covered by the EUDR?

 If your business uses, processes or distributes commodities or derived products associated with deforestation, the EUDR introduces strict traceability and due diligence requirements.

The regulation applies to: 

Timber and wood products

Paper and pulp

Natural rubber

Soaps and oleochemical derivatives

Coffee

Cocoa

Palm Oil

Soy

30 December 2026

Compliance deadline for medium-sized and large enterprises

30 June 2027

Compliance deadline for SMEs

Up to 4% of annual turnover

Potential penalties for non-compliance

The TESISQUARE Platform: One platform. Complete EUDR compliance, end-to-end.

There’s no need to start from scratch. Tesisquare is built on an established network of suppliers and partners, helping you accelerate compliance from day one.

Map your supply chain all the way back to the source

Automatically collect and verify supplier data

Assess deforestation risk using satellite intelligence

Ensure complete batch and product traceability

Business benefits

Reduce the risk of fines of up to 4% of annual turnover

Keep goods moving and minimise supply chain disruption

Centralise data and processes in a single platform

Gain end-to-end visibility across your supplier network, including indirect suppliers

Turn compliance into a competitive advantage

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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR

Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni

L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’Allegato I (tra cui cioccolato, carta, mobili, pneumatici e prodotti della filiera oleochimica come i saponi a base di olio di palma). Sono invece esclusi dal regolamento i prodotti del comparto tessile da fibre naturali (cotone, lino) e, a seguito degli aggiornamenti dell’Allegato I, il cuoio e le pelli grezze.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 1 e Allegato I; Regolamento (UE) 2025/2650.

Le sanzioni definite dall’Articolo 25 sono severe e dissuasive. Per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima è pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale generato a livello UE nell’esercizio precedente. Inoltre, la normativa prevede la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla transazione, la squalifica temporanea da appalti e finanziamenti pubblici (fino a 12 mesi) e il divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione di tali merci all’interno dell’Unione Europea.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 24 (Misure correttive) e Art. 25 (Sanzioni).

No, se impiegati esclusivamente come imballaggi o supporti per proteggere e trasportare un altro prodotto. Rientrano nell’EUDR solo se costituiscono essi stessi il bene principale venduto o importato (es. un produttore che vende pallet come merce finita sotto il codice HS 4415).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ Commissione Europea, Quesito 11.2.

No. Per i materiali di imballaggio con sola funzione di supporto e trasporto non vi è alcun obbligo di richiesta della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Se invece il materiale in carta o legno è la merce venduta autonomamente, i commercianti devono tracciare la filiera conservando i dati dei fornitori e i codici di riferimento DDS.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 5 e Allegato I.

No, i materiali costituiti al 100% da scarti post-consumo che hanno completato il loro ciclo di vita sono esenti dall’EUDR e non richiedono né geolocalizzazione dei terreni né presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I, Nota 2.

Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain

La qualifica dipende dal punto in cui la merce entra nel mercato UE e dalle lavorazioni effettuate:

  • Primo Operatore (Upstream): Chi importa per primo in UE beni soggetti a EUDR da Paesi Extra-UE o estrae/produce legno/bovini nell’UE.
  • Operatore a valle (Downstream): Chi acquista nell’UE un prodotto EUDR già importato/sostenuto da una DDS a monte e lo trasforma lavorandolo in un nuovo bene EUDR.
  • Commerciante (Trader): Chi acquista e rivende prodotti EUDR già immessi sul mercato UE senza applicare alcuna trasformazione (es. distributori o retailer).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 2, Art. 4 e Art. 5; Modifiche ex Reg. (UE) 2025/2650.

L’EUDR applica il principio della tracciabilità in cascata: l’onere di geolocalizzare le parcelle agricole spetta esclusivamente al Primo Operatore che compila la DDS iniziale su TRACES. Gli operatori e commercianti a valle devono semplicemente ereditare e fare riferimento al codice identificativo DDS fornito dal proprio fornitore a monte, evitando inutili duplicazioni burocratiche.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5; Regolamento (UE) 2025/2650.

Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni

Sì. Per i Primi Operatori/Importatori che introducono beni soggetti a EUDR da paesi Extra-UE, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, la spedizione viene bloccata ai fini dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 26 e Art. 27 (Controlli doganali e interoperabilità).

Gli operatori devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (punti GPS per appezzamenti < 4 ettari; poligoni di confine per appezzamenti > 4 ettari) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9.

No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 10 e Art. 12.

La prova della condizione “deforestation-free” viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020, unitamente ad attestazioni di legalità emesse dalle autorità locali del Paese di origine.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9 e Art. 10.

Spetta al Primo Operatore UE che importa la merce raccogliere direttamente dal fornitore estero o PMI i dati geografici e di legalità. L’importatore UE agirà da responsabile legale per la compilazione e il caricamento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES prima dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 9.

Scadenze e Gestione Software con Tesisquare

A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:

  • 30 dicembre 2026: per le Grandi e Medie Imprese.
  • 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (PMI).

Fonte: Regolamento (UE) 2025/2650.

Tesisquare Platform si integra direttamente con i sistemi ERP aziendali tramite connettori API e flussi dati automatizzati. Il software legge le anagrafiche articoli, i codici doganali (HS codes) e gli ordini d’acquisto dall’ERP, associa automaticamente i numeri di riferimento DDS ricevuti dai fornitori e rinvia all’ERP le conferme di conformità per lo sblocco operativo delle merci e la fatturazione.

Il codice DDS unico generato dal portale europeo TRACES deve essere trasmesso lungo la filiera commerciale inserendolo nei documenti di trasporto (DDT), nelle fatture o scambiandolo automaticamente via API tra le piattaforme gestionali degli attori della supply chain.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5.

Tesisquare Platform consente l’esportazione standardizzata dei dati e l’integrazione nativa tramite API e portali fornitore web-based aperti, permettendo anche ai partner commerciali non dotati dello stesso software di caricare le geolocalizzazioni e scaricare i codici di riferimento DDS necessari per la tracciabilità.

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Tailored consulting for your EUDR compliance

Alberto Proverbio

Senior Advisor

at Tesisquare