EUDR 2026
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Dal 30 dicembre 2026 scatta il blocco delle merci e rischi sanzioni severe: a che punto è la tua filiera?
Ti restano solo
Le aziende devono raccogliere dati lungo tutta la supply chain, tracciare l’origine delle materie prime e gestire le dichiarazioni di Due Diligence (DDS) per rispondere ai requisiti dell’EUDR. Le scadenze sono vicine e il tempo per adeguarsi è limitato.
Le conseguenze?
Sanzioni fino al 4% del fatturato, blocco delle merci alla dogana e gravi interruzioni operative.
In uno scenario così complesso, un software isolato non basta. Serve un approccio integrato: Tesisquare offre la piattaforma end-to-end che automatizza il tracciamento, semplifica il dialogo con le autorità europee e garantisce una compliance EUDR fluida e senza rischi.
Il problema
Perché L’EUDR è una sfida concreta per le aziende?
Molte aziende non hanno visibilità oltre il primo livello di fornitori.
L’EUDR introduce obblighi operativi concreti:
Raccolta dati lungo supply chain multi-tier
Tracciabilità fino all’origine (farm/forest)
Verifica della deforestazione
Gestione delle dichiarazioni DDS (TRACES)
In quali settori si applica la normativa EUDR?
Se la tua azienda utilizza, trasforma o distribuisce materie prime o derivati associati alla deforestazione, l’EUDR introduce obblighi stringenti di tracciabilità e due diligence.
Legno e derivati
Carta e cellulosa
Gomma industriale
Saponi e derivati oleochimici
Caffè
Cacao
Olio di palma
Soia
30 dicembre 2026
Obbligo per Medie e Grandi Imprese
30 giugno 2027
Obbligo per PMI
4% del fatturato
Sanzioni in caso di non conformità
TESISQUARE Platform: un'unica piattaforma digitale per gestire la compliance EUDR end-to-end
Tesisquare non parte da zero, ma si basa su un network già attivo di fornitori e partner.
Mappa la supply chain fino alla fonte
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Benefici per il business
Riduci il rischio di sanzioni fino al 4% del fatturato
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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR
Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni
Quali materie prime e prodotti sono soggetti alla normativa EUDR?
L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’All. I tra cui cioccolato, pasta di cacao, burro di cacao e caffè, mobili di legno, carta e cartone, pasta di legno, imballaggi in legno (se commercializzati come prodotto a sé stante), legna da ardere e carbone vegetale pneumatici nuovi sia di gomma naturale che miscelati con sintetica, camere d’aria, nastri trasportatori e indumenti protettivi di gomma, carni fresche o congelate, frattaglie, nonché cuoio e pelli gregge, conciate o preparate di origine bovina e prodotti della filiera oleochimica come olio di soia, farina di soia, olio di palma (e sue frazioni), panelli di palmisti e specifici derivati industriali oleochimici (come glicerolo, acido palmitico e acido stearico .
Cosa è escluso? Non sono soggetti al regolamento i prodotti che non rientrano nei codici doganali dell’All. I. Sono quindi esclusi, ad esempio, i prodotti tessili in fibre naturali (come cotone e lino), la margarina (anche se prodotta con olio di palma) e i prodotti interamente realizzati con materiali da riciclo che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 1, Articolo 2 e Allegato I (testo consolidato al 26.12.2025); FAQ della Commissione Europea (Aprile 2026), FAQ 2.1, FAQ 2.2, FAQ 2.8.
Cosa rischia un'azienda in caso di mancata conformità all'EUDR?
In caso di violazione degli obblighi previsti dall’EUDR, le aziende sono soggette a sanzioni severe, proporzionate e dissuasive stabilite dai singoli Stati membri, oltre all’obbligo di attuare immediate azioni correttive.
- Sanzioni principali:
- sanzioni pecuniarie: per le persone giuridiche, il limite massimo della sanzione previsto dalle legislazioni nazionali deve essere pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo dell’azienda a livello di Unione Europea relativo all’esercizio precedente. Tale importo può essere aumentato per superare l’eventuale vantaggio economico ottenuto dalla violazione;
- confisca: è prevista la confisca dei prodotti interessati non conformi e dei proventi finanziari ottenuti dalla transazione commerciale;
- esclusione da appalti e finanziamenti: l’azienda può essere esclusa temporaneamente (fino a 12 mesi) dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso a fondi, sovvenzioni o concessioni pubbliche;
- divieto di commercializzazione o esportazione: in caso di violazione grave o recidiva, viene imposto il divieto temporaneo di immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare i prodotti interessati;
- perdita delle semplificazioni: sempre in caso di violazione grave o recidiva, all’azienda può essere vietato l’accesso alla procedura di dovuta diligenza semplificata (anche se si approvvigiona da Paesi a basso rischio).
- Misure correttive obbligatorie: qualora le autorità competenti riscontrino la non conformità di un prodotto, impongono al soggetto obbligato di adottare a proprie spese azioni correttive quali:
- rettificare l’inadempimento formale (es. correggere i dati DDS);
- bloccare l’immissione sul mercato o l’esportazione del prodotto;
- ritirare o richiamare immediatamente il prodotto lungo tutta la filiera;
- donare il prodotto a fini caritatevoli o di pubblico interesse o, in alternativa, procedere al suo smaltimento come rifiuto.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 24 (Misure correttive) e Articolo 25 (Sanzioni) – testo consolidato al 26.12.2025-, FAQ della Commissione Europea (Aprile 2026), FAQ 10.2.
I supporti logistici come pallet in legno o interfalde in carta rientrano nell'ambito di applicazione dell'EUDR?
Dipende da come vengono utilizzati nella filiera e da chi li immette sul mercato:
- sono esclusi se usati come imballaggi di trasporto: se i pallet (codice HS 4415) o gli imballaggi in carta/cartone (capitolo HS 48) viaggiano insieme alla merce che trasportano e proteggono, sono fuori dall’ambito dell’EUDR. In dogana, questi materiali vengono classificati congiuntamente al prodotto trasportato (in base alla regola interpretativa doganale 5b). Sono parimenti esclusi il noleggio, il riutilizzo in circuiti chiusi (c.d closed-loop) e la vendita di imballaggi già usati;
- sono inclusi se venduti vuoti (c.d. standalone): se i pallet o le scatole vuote sono importati o distribuiti come merce a sé stante, rientrano nell’EUDR. In questo caso, il primo soggetto che li immette o li importa in UE agisce come operatore (a monte) e ha l’obbligo legale di effettuare la dovuta diligenza completa, geolocalizzare i terreni di origine e presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale TRACES;
- Il caso dei pallet usati ma riparati: Se un pallet usato viene riparato utilizzando componenti in legno vergine (non riciclato), l’obbligo di conformità si applica esclusivamente ai nuovi pezzi di legno aggiunti. Chi fa la riparazione assume un ruolo diverso a seconda di come si procura il legno nuovo:
- agisce come operatore (a monte) se immette o importa in UE legno nuovo non precedentemente dichiarato e deve quindi effettuare la due diligence e presentare la DDS per quelle assi;
- agisce come operatore a valle se acquista le assi nuove da un fornitore UE che gli fornisce già il relativo codice DDS e in questo caso non deve fare nessuna due diligence o mappatura geografica.
🔗 Se la tua azienda distribuisce questi imballaggi quando sono “inclusi” (standalone), leggi la domanda 4 per capire i tuoi obblighi commerciali. Se usi materiali riciclati, leggi la domanda 5.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, articolo 2, Allegato I (voce 4415 e capitoli 47-48); FAQ della Commissione Europea, FAQ 2.5 e 2.6.
Quali obblighi hanno i «commercianti» se acquistano o vendono imballaggi vuoti (standalone) soggetti a EUDR?
Se un imballaggio rientra nell’EUDR (venduto standalone vuoto), i soggetti che lo distribuiscono lungo la catena non devono ripetere la Due Diligence sul portale TRACES (riservata all’operatore iniziale a monte), ma sono soggetti a obblighi di tracciabilità basati sul principio del “un passo indietro e un passo avanti”:
- nessun obbligo di presentare una DDS: in qualità di commercianti o operatori a valle, non dovete mai compilare o presentare una nuova Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale TRACES, nemmeno se modificate o personalizzate l’imballaggio;
- obbligo di tracciabilità: dovete raccogliere, conservare per almeno 5 anni e mostrare su richiesta alle autorità i dati identificativi (nome, indirizzo postale, e-mail) dei vostri fornitori e clienti diretti;
- la gestione del codice DDS:
- se acquistate l’imballaggio direttamente dall’operatore iniziale (colui che lo ha importato o prodotto in UE), quest’ultimo ha l’obbligo di trasmettervi il codice DDS generato da TRACES. Voi, in quanto primo destinatario a valle, dovete semplicemente ricevere e registrare quel codice DDS nei vostri archivi interni;
- se acquistate da un intermediario successivo, agendo in buona fede potete presumere che non sia un operatore iniziale e non avete l’obbligo di risalire la catena alla ricerca del codice DDS;
- obbligo per le grandi imprese (non-PMI): i commercianti che non rientrano nella definizione di PMI hanno l’obbligo di registrarsi una tantum nel Sistema Informativo (TRACES) dell’UE prima di commercializzare tali prodotti.
🔗 Se l’imballaggio che distribuisci standalone è realizzato interamente con materiali di recupero, leggi la domanda 5 per verificare se puoi beneficiare di un’esenzione totale.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 4, Articolo 5 e FAQ della Commissione Europea, FAQ 3.4 e FAQ 3.10.1
I prodotti realizzati in carta o legno 100% riciclato sono soggetti agli obblighi EUDR?
No, a patto che la componente riciclata sia al 100% post-consumo.
Il regolamento esclude dal proprio ambito i prodotti fabbricati interamente a partire da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti stati smaltiti come rifiuti. In questo caso, l’operatore a monte non deve presentare alcuna dichiarazione e voi non dovete raccogliere alcuna informazione.
Tuttavia, le aziende devono fare attenzione a due eccezioni critiche in cui l’esenzione decade:
- La presenza di fibra vergine nascosta: molti prodotti cartacei (scatole, interfalde) commercializzati come riciclati contengono in realtà una percentuale di fibra vergine per migliorarne la resistenza. Se il prodotto non è riciclato al 100%, l’intera partita torna a essere soggetta all’EUDR. Di conseguenza, l’operatore a monte (il produttore iniziale della carta) ha l’obbligo legale di tracciare e geolocalizzare la foresta d’origine di tutta la componente di legno vergine utilizzata nel mix prima di immettere il lotto sul mercato;
- Scarti industriali pre-consumo: i residui di lavorazione industriale che non hanno completato il ciclo di vita come rifiuti (scarti pre-consumo) non beneficiano dell’esenzione e sono soggetti alle normali regole di tracciabilità dell’EUDR.
🔗 Per capire in quali scenari logistici un imballaggio vuoto in carta o legno riciclato viene considerato standalone e quindi soggetto ai controlli sulla composizione, consulta la domanda 3.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ della Commissione Europea, FAQ 2.8.
Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain
Come capisco se la mia azienda è un operatore (a monte), operatore a valle o commerciante?
La qualifica della tua azienda all’interno della supply chain non è fissa, ma dipende dal ruolo specifico che assumi per ciascun prodotto interessato, in base a dove questo entra nel mercato dell’Unione Europea e alle eventuali lavorazioni effettuate.
- Operatore (spesso definito “operatore a monte” o “primo operatore”) è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette per la prima volta un prodotto interessato sul mercato dell’Unione o lo esporta, esclusi gli operatori a valle. In concreto, agisci come operatore se:
- importi un prodotto soggetto a EUDR da un paese extra-UE, effettuando lo sdoganamento (immissione in libera pratica);
- sei un produttore primario dell’UE che coltiva, raccoglie, ottiene o alleva direttamente i prodotti interessati sul territorio europeo (es. azienda forestale o allevatore bovino);
- obbligo principale: devi effettuare la Due Diligence completa e presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) nel portale TRACES prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione.
- Operatore a valle (o Downstream Operator) è chi, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati fabbricati utilizzando altri prodotti interessati che sono già stati oggetto di una precedente dovuta diligenza (DDS) o dichiarazione semplificata (SD) a monte:
- la regola del codice doganale: diventi un operatore a valle se la tua lavorazione comporta una variazione del codice doganale (HS Code) a livello delle cifre elencate nell’Allegato I. Ad esempio, se acquisti legname grezzo (HS 4403, già coperto da DDS) e lo trasformi in mobili di legno (capitolo HS 94), oppure se acquisti pasta di legno (capitolo HS 47) per farne carta (capitolo HS 48);
- obbligo principale: non devi presentare nuove DDS sul portale TRACES. Devi raccogliere e conservare per almeno 5 anni i dati anagrafici di fornitori/clienti diretti e i codici DDS ricevuti. Se sei una Non-PMI, hai l’obbligo di registrarti su TRACES ed effettuare verifiche in caso di segnalazioni di rischio.
- Commerciante (o Trader) è qualsiasi soggetto nella catena di approvvigionamento, diverso dall’operatore o dall’operatore a valle, che mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato nel corso di un’attività commerciale (es. distributori, grossisti e retailer):
- lavorazioni senza cambio di codice: se effettui una lavorazione o una trasformazione che non altera le cifre del codice doganale elencate nell’Allegato I, rimani legalmente un commerciante. Ad esempio, se un’azienda acquista caffè verde non decaffeinato (HS 0901 11) già immesso in UE e si limita a tostarlo ottenendo caffè torrefatto (HS 0901 21), l’HS code di base (0901) non cambia; pertanto l’azienda è classificata come commerciante e non come operatore a valle;
- obbligo principale: identico a quello dell’operatore a valle (tenuta dei registri di tracciabilità ed eventuale codice DDS per 5 anni). Le grandi e medie imprese (Non-PMI) devono inoltre registrarsi una tantum in TRACES.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, (testo consolidato al 26.12.2025), Articolo 2, Articolo 4 e Articolo 5; FAQ della Commissione Europea (Aprile 2026), FAQ 3.1, FAQ 3.1.1, FAQ 3.4.
Perché i "downstream operator" non devono ripetere la mappatura del terreno come i primi operatori?
Grazie alla tracciabilità in cascata, la geolocalizzazione iniziale dell’appezzamento del terreno (effettuata obbligatoriamente dall’operatore a monte) segue il prodotto lungo tutta la filiera attraverso il numero di riferimento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) o l’identificativo della Dichiarazione Semplificata (SD). Gli operatori a valle e i commercianti non devono ripetere la mappatura geografica. I loro obblighi consistono nel raccogliere, conservare per almeno 5 anni (dalla data di messa a disposizione o esportazione) e fornire su richiesta delle autorità competenti le informazioni relative ai loro partner commerciali diretti:
- informazioni da raccogliere: devono registrare il nome (o denominazione commerciale/marchio), l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e l’eventuale sito web sia di chi ha fornito loro il prodotto, sia dei soggetti a cui lo forniscono;
- primo operatore a valle / primo commerciante (chi viene fornito direttamente dall’operatore iniziale): ha l’obbligo aggiuntivo di raccogliere e conservare il numero di riferimento della DDS o l’identificativo della dichiarazione semplificata (SD) trasmesso dall’operatore;
- soggetti a valle successivi: qualora agiscano in buona fede e non ricevano numeri di riferimento, possono presumere che i loro fornitori diretti non siano operatori iniziali e devono unicamente raccogliere e registrare le informazioni anagrafiche dei partner commerciali di acquisto e vendita diretti.
Come variano gli obblighi in base alle dimensioni dell’azienda (PMI vs Non-PMI)?
Il regolamento prevede regole semplificate in base alla tipologia dimensionale del soggetto:
- Nessun obbligo di presentare una DDS a valle: a seguito delle modifiche di semplificazione normativa, non vi è alcun obbligo legale per nessun operatore a valle o commerciante di presentare o inserire una nuova DDS nel Sistema Informativo (portale TRACES), indipendentemente dalle dimensioni aziendali (PMI o grandi imprese) e anche in caso di trasformazione o lavorazione del prodotto (es. da legno grezzo a mobile). Il sistema informativo non prevede la possibilità tecnica di presentare DDS a valle;
- PMI (Piccole e Medie Imprese):
- sono esentate da qualsiasi obbligo di registrazione o interazione con il Sistema Informativo (TRACES);
- si limitano ad adempiere ai suddetti obblighi di tenuta dei registri interni (raccolta e conservazione delle informazioni sui partner commerciali diretti ed eventuale codice DDS);
- Non-PMI (Grandi e Medie Imprese che superano i limiti di PMI):
- registrazione obbligatoria: hanno l’obbligo di registrarsi nel Sistema Informativo (TRACES) dell’Unione Europea prima di immettere, mettere a disposizione o esportare i prodotti interessati;
- obbligo di verifica “reattivo”: non devono effettuare una valutazione o mitigazione sistematica del rischio per ogni transazione. Tuttavia, qualora ottengano informazioni o vengano a conoscenza di segnalazioni oggettive e fondate (“indicazioni comprovate”) circa rischi di non conformità nella propria filiera, hanno l’obbligo di verificare che la dovuta diligenza sia stata regolarmente esercitata a monte. Non possono immettere sul mercato o esportare il prodotto interessato finché tale verifica non dimostri che il rischio è nullo o trascurabile.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115 (testo consolidato al 26.12.2025), Articolo 2 (punti 15, 15 ter, 17, 30), Articolo 4, Articolo 5; FAQ ufficiali della Commissione Europea (Versione 5 – Aprile 2026)
Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni
L'EUDR blocca lo sdoganamento delle merci importate se manca la DDS su TRACES?
Sì. Per qualsiasi prodotto interessato che entra nel territorio dell’Unione Europea (importazione) o ne esce (esportazione) nell’ambito di un’attività commerciale,, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, tali autorità sospendono immediatamente lo sdoganamento della spedizione.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 26 e Articolo 27 (Controlli doganali e interoperabilità).
Come funziona l'obbligo di geolocalizzazione delle materie prime?
Gli operatori (ossia i soggetti che immettono per primi i prodotti sul mercato UE o li esportano) devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (per appezzamenti < 4 ettari è possibile scegliere se fornire un singolo punto GPS o un poligono; mentre per appezzamenti > 4 ettari è obbligatorio fornire un poligono) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda la filiera dei bovini, non si geolocalizzano i pascoli tramite poligoni, ma occorre indicare un singolo punto di geolocalizzazione per ciascuno stabilimento (allevamento, stalla, centro di sosta) in cui gli animali sono stati tenuti durante la loro vita.
Infine è prevista un’esenzione parziale per i Micro e Small Primary Operators (MSPO): i micro e piccoli produttori primari (stabiliti in paesi a basso rischio) possono sostituire le coordinate GPS con l’indirizzo postale completo o i riferimenti catastali equivalenti dell’appezzamento o dello stabilimento
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115,articolo 2, articolo 4a, articolo 9; Allegato II; FAQ della Commissione Europea, FAQ 1.1, FAQ 1.8, FAQ 3.28.
Se i prodotti sono già certificati FSC® o PEFC™, si è automaticamente conformi all'EUDR?
No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio (a patto che i dati forniti da tali schemi siano affidabili, verificabili e coprano tutti i requisiti informativi richiesti dalla legge compresa la geolocalizzazione esatta a 6 cifre decimali), ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 10 e Articolo 11; FAQ della Commissione Europea, FAQ 5.7 e FAQ 9.12.
Come si dimostra che non c'è stata deforestazione dopo la data limite del 31 dicembre 2020?
L’Articolo 3 stabilisce che i requisiti di conformità sono cumulativi. Per dimostrare la conformità, l’operatore deve soddisfare separatamente due pilastri fondamentali attraverso prove specifiche:
1. la prova della condizione “deforestation-free” viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020;
2. unitamente al rispetto della legislazione locale, ossia si deve provare – attraverso documentazione adeguatamente probante e verificabile emessa dalle Autorità locali – che la materia prima è stata prodotta in conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 2 (punti 13, 40), Articolo 3, Articolo 9 e Articolo 10; FAQ della Commissione Europea, FAQ 1.12, FAQ 1.20, FAQ 1.29 e FAQ 9.10.
Come ci si comporta se un fornitore è una PMI o un produttore Extra-UE che non usa il portale TRACES?
l regolamento europeo non impone obblighi diretti ai produttori situati al di fuori dell’Unione Europea (a meno che non importino direttamente). La responsabilità è dell’importatore, quindi quando acquistate merce da un fornitore extra-UE, la vostra azienda o il soggetto europeo che effettua l’importazione doganale agisce legalmente come operatore.
La Raccolta dei dati spetta interamente all’operatore UE che dovrà raccogliere dal fornitore estero (anche avvalendosi di intermediari, cooperative o certificatori) tutti i dati tecnici necessari per la conformità: le coordinate GPS dei terreni (o indirizzi postali se si tratta di piccoli produttori MSPO), il periodo di produzione e la documentazione attestante la legalità del raccolto.
Di conseguenza, l’importatore UE è l’unico responsabile legale del caricamento di questi dati e della compilazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale TRACES prima di poter sdoganare e immettere la merce sul mercato comune. Se il fornitore extra-UE si rifiuta o non è in grado di fornire le geolocalizzazioni o le prove di legalità, la merce non può essere importata né commercializzata in UE.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 4, Articolo 7 e Articolo 9 ; FAQ della Commissione Europea, FAQ 1.1, FAQ 1.10, FAQ 1.27 e FAQ 3.18.
Scadenze e Gestione Software con Tesisquare
Quali sono le scadenze ufficiali per adeguarsi all'EUDR?
A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:
- 30 dicembre 2026: per le Grandi, Medie Imprese e tutti i soggetti (comprese micro e piccole imprese) limitatamente ai prodotti in legno già soggetti al precedente Regolamento EUTR (Regolamento UE n. 995/2010);
- 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (costituite come tali al 31 dicembre 2024, ad esclusione dei prodotti del legno ex-EUTR di cui sopra); e la persone fisiche.
Fonte Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 38 (modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650) e Articolo 37; FAQ della Commissione Europea (Aprile 2026), FAQ 8.1 e FAQ 8.2.
Come dialoga la piattaforma per l'EUDR con il gestionale ERP aziendale (SAP, Oracle, ecc.)?
Tesisquare Platform si integra nativamente con i sistemi ERP per automatizzare il flusso informativo richiesto dal regolamento, riducendo l’operatività manuale e il rischio di sanzioni..
Il dialogo tra la piattaforma e l’ERP avviene tramite connettori API o flussi dati automatizzati secondo tre passaggi chiave:
- Lettura dei dati dall’ERP: la piattaforma Tesisquare acquisisce automaticamente dal vostro gestionale le anagrafiche dei prodotti, i relativi codici doganali (HS Code a livello di cifre richiesto dall’Allegato I) e i dati degli ordini d’acquisto o di importazione (quantità espresse in massa netta o volume);
- Associazione automatica: per ogni transazione, la piattaforma associa i codici di geolocalizzazione dei terreni (poligoni GeoJSON o punti GPS) e i numeri di riferimento DDS (Dichiarazione di Dovuta Diligenza) ricevuti dai fornitori lungo la filiera;
- Sblocco operativo: una volta verificata la conformità della transazione (rischio trascurabile) e registrata l’avvenuta associazione dei codici, Tesisquare Platform restituisce un feedback di conformità all’ERP, abilitando lo sblocco automatico della merce a magazzino, la fatturazione o le procedure di sdoganamento.
Come si scambia il numero di riferimento della Due Diligence (DDS) con fornitori e clienti?
La legge impone agli operatori l’obbligo di comunicare il codice di riferimento DDS ai propri clienti diretti (se sono commercianti o operatori a valle), ma lascia massima libertà sul come scambiare questa informazione.
- Cosa dice la legge: contrariamente a quanto spesso si crede, l’EUDR non obbliga a inserire il codice DDS all’interno dei documenti di trasporto (DDT) o delle fatture cartacee, né impone un layout standard per la circolazione intra-UE. L’obbligo legale è semplicemente quello di mettere a disposizione il codice;
- La soluzione operativa: per evitare che la trasmissione di questo codice lungo la filiera si disperda in e-mail o fogli di calcolo manuali, Tesisquare Platform digitalizza e standardizza lo scambio attraverso tre modalità:
- integrazione API: scambio automatico e invisibile di macchina in macchina tra Tesisquare e i sistemi gestionali dei vostri partner commerciali;
- fatturazione e DDT digitali: inserimento automatico del codice DDS all’interno di campi personalizzati dei documenti di fatturazione elettronica o nei DDT digitali scambiati sulla piattaforma;
- portale Fornitori: un’area web in cui i fornitori possono caricare e associare direttamente i loro codici DDS alle rispettive spedizioni, rendendoli immediatamente visibili a voi e ai vostri clienti a valle.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Articolo 4 e Articolo 5; FAQ della Commissione Europea, FAQ 3.8 e FAQ 7.21.
Come condivido i dati EUDR con clienti o fornitori che non usano Tesisquare Platform?
Tesisquare Platform è un ecosistema aperto e interoperabile, progettato per non isolare i partner commerciali che utilizzano software diversi o che non dispongono di soluzioni digitali avanzate.
La condivisione e la raccolta dei dati avvengono in modo semplice e conforme agli standard dell’Unione Europea:
- Portale Web per i Fornitori (No-Software): i partner commerciali esterni (anche piccoli produttori o cooperative) possono accedere gratuitamente a un portale web-based sicuro fornito da Tesisquare. Da qui, tramite un’interfaccia guidata e semplificata, possono caricare manualmente le geolocalizzazioni dei terreni o inserire i codici DDS;
- Esportazione e Importazione standardizzata: la piattaforma supporta l’importazione e l’esportazione di file in formato GeoJSON (lo standard unico e obbligatorio richiesto dal portale europeo TRACES per i dati geografici) e di file CSV/Excel per i dati di tracciabilità dei partner doganali. Questo consente di scambiare pacchetti di dati conformi con qualsiasi altro software di mercato;
- Connessioni API aperte: Tesisquare mette a disposizione dei sistemi esterni dei vostri clienti e fornitori delle API pubbliche documentate, consentendo ai loro reparti IT di integrare i loro sistemi direttamente con il vostro flusso di due diligence.