RDUE 2026

Vous pensez avoir le temps ? Vous êtes déjà en retard.

À compter du 30 décembre 2026, le blocage des marchandises et de sévères sanctions entreront en vigueur : où en est votre chaîne d’approvisionnement ?

Il ne vous reste que

JOURS
HEURES
MINUTES
SECONDES

Les entreprises doivent collecter des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, tracer avec précision l’origine des matières premières et gérer les Déclarations de Diligence raisonnée (DDS) pour satisfaire aux exigences de l’RDUE. Les échéances se rapprochent et le délai pour se conformer est désormais extrêmement limité. 

Quelles sont les conséquences ? 

Des sanctions pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires, le blocage des marchandises à la douane et de graves perturbations opérationnelles.

 

Dans un contexte aussi complexe, un logiciel seul ne suffit pas. Une approche intégrée est nécessaire: Tesisquare propose une plateforme de bout en bout qui automatise le traçage, simplifie la communication avec les autorités européennes et garantit une mise en conformité avec le règlement EUDR fluide et sans risque.

EUDR

Le problème

Pourquoi l’RDUE représente-t-il un véritable défi pour les entreprises ?

De nombreuses entreprises ne disposent pas d’une visibilité au-delà du premier niveau de fournisseurs.

L’RDUE introduit des obligations opérationnelles concrètes :

Collecte de données tout au long de la chaîne d’approvisionnement à plusieurs niveaux

Traçabilité jusqu’à la parcelle d’origine (exploitation agricole/forêt)

Vérification de l’absence de déforestation

Gestion des déclarations de diligence raisonnée (DDS) via le système TRACES

À quels secteurs la réglementation RDUE s'applique-t-elle ?

 Si votre entreprise utilise, transforme ou distribue des matières premières ou des produits dérivés liés à la déforestation, l’RDUE impose des obligations strictes en matière de traçabilité et de diligence raisonnée. 

Bois et produits dérivés

Papier et cellulose

Caoutchouc industriel

Savons et dérivés oléochimiques

Café

Cacao

Huile de palme

Soja

30 décembre 2026

Obligation pour les moyennes et grandes entreprises

30 juin 2027

Obligation pour les PME

4% du chiffre d’affaire

Sanctions en cas de non-conformité

Plateforme TESISQUARE: une plateforme numérique unique pour gérer la conformité RDUE de bout en bout

Tesisquare ne part pas de zéro, mais s’appuie sur un réseau déjà en place de fournisseurs et de partenaires.

Cartographie la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la source

Collecte et vérifie automatiquement les données fournisseurs

Analyse les risques de déforestation par imagerie satellite

Garantit une traçabilité complète (par lot et par produit)

Les avantages pour votre entreprise

Réduisez le risque de sanctions pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires

Évitez toute immobilisation des marchandises et toute interruption de la chaîne d’approvisionnement

Centralisez les données et les processus sur une plateforme unique

Bénéficiez d’une visibilité complète, y compris sur les fournisseurs indirects

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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR

Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni

L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’Allegato I (tra cui cioccolato, carta, mobili, pneumatici e prodotti della filiera oleochimica come i saponi a base di olio di palma). Sono invece esclusi dal regolamento i prodotti del comparto tessile da fibre naturali (cotone, lino) e, a seguito degli aggiornamenti dell’Allegato I, il cuoio e le pelli grezze.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 1 e Allegato I; Regolamento (UE) 2025/2650.

Le sanzioni definite dall’Articolo 25 sono severe e dissuasive. Per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima è pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale generato a livello UE nell’esercizio precedente. Inoltre, la normativa prevede la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla transazione, la squalifica temporanea da appalti e finanziamenti pubblici (fino a 12 mesi) e il divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione di tali merci all’interno dell’Unione Europea.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 24 (Misure correttive) e Art. 25 (Sanzioni).

No, se impiegati esclusivamente come imballaggi o supporti per proteggere e trasportare un altro prodotto. Rientrano nell’EUDR solo se costituiscono essi stessi il bene principale venduto o importato (es. un produttore che vende pallet come merce finita sotto il codice HS 4415).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ Commissione Europea, Quesito 11.2.

No. Per i materiali di imballaggio con sola funzione di supporto e trasporto non vi è alcun obbligo di richiesta della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Se invece il materiale in carta o legno è la merce venduta autonomamente, i commercianti devono tracciare la filiera conservando i dati dei fornitori e i codici di riferimento DDS.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 5 e Allegato I.

No, i materiali costituiti al 100% da scarti post-consumo che hanno completato il loro ciclo di vita sono esenti dall’EUDR e non richiedono né geolocalizzazione dei terreni né presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I, Nota 2.

Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain

La qualifica dipende dal punto in cui la merce entra nel mercato UE e dalle lavorazioni effettuate:

  • Primo Operatore (Upstream): Chi importa per primo in UE beni soggetti a EUDR da Paesi Extra-UE o estrae/produce legno/bovini nell’UE.
  • Operatore a valle (Downstream): Chi acquista nell’UE un prodotto EUDR già importato/sostenuto da una DDS a monte e lo trasforma lavorandolo in un nuovo bene EUDR.
  • Commerciante (Trader): Chi acquista e rivende prodotti EUDR già immessi sul mercato UE senza applicare alcuna trasformazione (es. distributori o retailer).

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 2, Art. 4 e Art. 5; Modifiche ex Reg. (UE) 2025/2650.

L’EUDR applica il principio della tracciabilità in cascata: l’onere di geolocalizzare le parcelle agricole spetta esclusivamente al Primo Operatore che compila la DDS iniziale su TRACES. Gli operatori e commercianti a valle devono semplicemente ereditare e fare riferimento al codice identificativo DDS fornito dal proprio fornitore a monte, evitando inutili duplicazioni burocratiche.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5; Regolamento (UE) 2025/2650.

Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni

Sì. Per i Primi Operatori/Importatori che introducono beni soggetti a EUDR da paesi Extra-UE, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, la spedizione viene bloccata ai fini dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 26 e Art. 27 (Controlli doganali e interoperabilità).

Gli operatori devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (punti GPS per appezzamenti < 4 ettari; poligoni di confine per appezzamenti > 4 ettari) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9.

No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 10 e Art. 12.

La prova della condizione « deforestation-free » viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020, unitamente ad attestazioni di legalità emesse dalle autorità locali del Paese di origine.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9 e Art. 10.

Spetta al Primo Operatore UE che importa la merce raccogliere direttamente dal fornitore estero o PMI i dati geografici e di legalità. L’importatore UE agirà da responsabile legale per la compilazione e il caricamento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES prima dello sdoganamento.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 9.

Scadenze e Gestione Software con Tesisquare

A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:

  • 30 dicembre 2026: per le Grandi e Medie Imprese.
  • 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (PMI).

Fonte: Regolamento (UE) 2025/2650.

Tesisquare Platform si integra direttamente con i sistemi ERP aziendali tramite connettori API e flussi dati automatizzati. Il software legge le anagrafiche articoli, i codici doganali (HS codes) e gli ordini d’acquisto dall’ERP, associa automaticamente i numeri di riferimento DDS ricevuti dai fornitori e rinvia all’ERP le conferme di conformità per lo sblocco operativo delle merci e la fatturazione.

Il codice DDS unico generato dal portale europeo TRACES deve essere trasmesso lungo la filiera commerciale inserendolo nei documenti di trasporto (DDT), nelle fatture o scambiandolo automaticamente via API tra le piattaforme gestionali degli attori della supply chain.

Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5.

Tesisquare Platform consente l’esportazione standardizzata dei dati e l’integrazione nativa tramite API e portali fornitore web-based aperti, permettendo anche ai partner commerciali non dotati dello stesso software di caricare le geolocalizzazioni e scaricare i codici di riferimento DDS necessari per la tracciabilità.

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Un accompagnement personnalisé pour votre conformité RDUE

Alberto Proverbio

Senior Advisor

de Tesisquare