EUDR 2026
Think you've got time? Think again. You're already behind.
By 30 December 2026, non-compliance could mean blocked shipments, hefty fines and costly disruption. How ready is your supply chain?
Time remaining
Meeting EUDR requirements means collecting data across your entire supply chain, tracing the origin of raw materials and managing Due Diligence Statements (DDS). With the compliance deadline fast approaching, time to prepare is running out.
What are the Consequences?
Penalties of up to 4% of annual turnover, goods held at customs, serious operational disruption.
In a regulatory landscape this complex, a standalone solution simply isn’t enough. An integrated approach is essential. Tesisquare brings every stage of EUDR compliance together in one platform. Automate traceability, simplify communication with European authorities and stay compliant with confidence.
The Challenge
Why is EUDR a real challenge for businesses?
Many organisations have little or no visibility beyond their first tier of suppliers.
The EUDR introduces specific operational obligations, including:
Data collection across multi-tier supply chains
Traceability back to the farm or forest of origin
Verifying deforestation risk
Managing Due Diligence Statements (DDS) through TRACES
Which sectors are covered by the EUDR?
If your business uses, processes or distributes commodities or derived products associated with deforestation, the EUDR introduces strict traceability and due diligence requirements.
The regulation applies to:
Timber and wood products
Paper and pulp
Natural rubber
Soaps and oleochemical derivatives
Coffee
Cocoa
Palm Oil
Soy
30 December 2026
Compliance deadline for medium-sized and large enterprises
30 June 2027
Compliance deadline for SMEs
Up to 4% of annual turnover
Potential penalties for non-compliance
The TESISQUARE Platform: One platform. Complete EUDR compliance, end-to-end.
There’s no need to start from scratch. Tesisquare is built on an established network of suppliers and partners, helping you accelerate compliance from day one.
Map your supply chain all the way back to the source
Automatically collect and verify supplier data
Assess deforestation risk using satellite intelligence
Ensure complete batch and product traceability
Business benefits
Reduce the risk of fines of up to 4% of annual turnover
Keep goods moving and minimise supply chain disruption
Centralise data and processes in a single platform
Gain end-to-end visibility across your supplier network, including indirect suppliers
Turn compliance into a competitive advantage
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45 minuti
Accesso gratuito
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Le risposte alle domande più frequenti su EUDR
Ambito di applicazione, Prodotti e Sanzioni
Quali materie prime e prodotti sono soggetti alla normativa EUDR?
L’EUDR (Regolamento UE 2023/1115) si applica a 7 materie prime di base: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno. La normativa copre i relativi prodotti derivati espressamente elencati nell’Allegato I (tra cui cioccolato, carta, mobili, pneumatici e prodotti della filiera oleochimica come i saponi a base di olio di palma). Sono invece esclusi dal regolamento i prodotti del comparto tessile da fibre naturali (cotone, lino) e, a seguito degli aggiornamenti dell’Allegato I, il cuoio e le pelli grezze.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 1 e Allegato I; Regolamento (UE) 2025/2650.
Cosa rischia un'azienda in caso di mancata conformità all'EUDR?
Le sanzioni definite dall’Articolo 25 sono severe e dissuasive. Per le persone giuridiche la sanzione pecuniaria massima è pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale generato a livello UE nell’esercizio precedente. Inoltre, la normativa prevede la confisca dei prodotti e dei proventi derivanti dalla transazione, la squalifica temporanea da appalti e finanziamenti pubblici (fino a 12 mesi) e il divieto temporaneo di commercializzazione o esportazione di tali merci all’interno dell’Unione Europea.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 24 (Misure correttive) e Art. 25 (Sanzioni).
I supporti logistici come pallet in legno o interfalde in carta sono compresi nell'EUDR?
No, se impiegati esclusivamente come imballaggi o supporti per proteggere e trasportare un altro prodotto. Rientrano nell’EUDR solo se costituiscono essi stessi il bene principale venduto o importato (es. un produttore che vende pallet come merce finita sotto il codice HS 4415).
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I; FAQ Commissione Europea, Quesito 11.2.
I commercianti devono richiedere la Due Diligence per gli imballaggi dei fornitori?
No. Per i materiali di imballaggio con sola funzione di supporto e trasporto non vi è alcun obbligo di richiesta della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS). Se invece il materiale in carta o legno è la merce venduta autonomamente, i commercianti devono tracciare la filiera conservando i dati dei fornitori e i codici di riferimento DDS.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 5 e Allegato I.
I prodotti realizzati in carta o legno 100% riciclato sono soggetti agli obblighi EUDR?
No, i materiali costituiti al 100% da scarti post-consumo che hanno completato il loro ciclo di vita sono esenti dall’EUDR e non richiedono né geolocalizzazione dei terreni né presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Allegato I, Nota 2.
Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain
Come capisco se la mia azienda è Primo Operatore, Operatore a valle o Commerciante?
La qualifica dipende dal punto in cui la merce entra nel mercato UE e dalle lavorazioni effettuate:
- Primo Operatore (Upstream): Chi importa per primo in UE beni soggetti a EUDR da Paesi Extra-UE o estrae/produce legno/bovini nell’UE.
- Operatore a valle (Downstream): Chi acquista nell’UE un prodotto EUDR già importato/sostenuto da una DDS a monte e lo trasforma lavorandolo in un nuovo bene EUDR.
- Commerciante (Trader): Chi acquista e rivende prodotti EUDR già immessi sul mercato UE senza applicare alcuna trasformazione (es. distributori o retailer).
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 2, Art. 4 e Art. 5; Modifiche ex Reg. (UE) 2025/2650.
Perché i "downstream operator" non devono ripetere la mappatura del terreno come i primi operatori?
L’EUDR applica il principio della tracciabilità in cascata: l’onere di geolocalizzare le parcelle agricole spetta esclusivamente al Primo Operatore che compila la DDS iniziale su TRACES. Gli operatori e commercianti a valle devono semplicemente ereditare e fare riferimento al codice identificativo DDS fornito dal proprio fornitore a monte, evitando inutili duplicazioni burocratiche.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5; Regolamento (UE) 2025/2650.
Dati, Geolocalizzazione, Dogane e Certificazioni
L'EUDR blocca lo sdoganamento delle merci importate se manca la DDS su TRACES?
Sì. Per i Primi Operatori/Importatori che introducono beni soggetti a EUDR da paesi Extra-UE, l’immissione in libera pratica (sdoganamento) è subordinata alla preventiva registrazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul portale europeo TRACES. Le autorità doganali incrociano la dichiarazione doganale con il numero di riferimento DDS unico: se il codice è assente, errato o privo di dati di geolocalizzazione idonei, la spedizione viene bloccata ai fini dello sdoganamento.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 26 e Art. 27 (Controlli doganali e interoperabilità).
Come funziona l'obbligo di geolocalizzazione delle materie prime?
Gli operatori devono raccogliere le coordinate geografiche GPS con una precisione di almeno 6 cifre decimali (punti GPS per appezzamenti < 4 ettari; poligoni di confine per appezzamenti > 4 ettari) per ogni terreno da cui proviene la materia prima, dimostrando che non si è verificata deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9.
Se i prodotti sono già certificati FSC® o PEFC™, si è automaticamente conformi all'EUDR?
No. Le certificazioni volontarie (come FSC o PEFC) sono utili strumenti di supporto nella valutazione e mitigazione del rischio, ma la legge vieta di utilizzarle in sostituzione della Due Diligence, poiché non sempre garantiscono la tracciabilità GPS del singolo lotto fino alla parcella catastale.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 10 e Art. 12.
Come si dimostra che non c'è stata deforestazione dopo la data limite del 31 dicembre 2020?
La prova della condizione “deforestation-free” viene fornita incrociando le coordinate GPS dei terreni di origine con le mappe satellitari storiche (ad es. tramite immagini EU Copernicus o Global Forest Watch) antecedentemente e successivamente al 31 dicembre 2020, unitamente ad attestazioni di legalità emesse dalle autorità locali del Paese di origine.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 9 e Art. 10.
Come ci si comporta se un fornitore è una PMI o un produttore Extra-UE che non usa il portale TRACES?
Spetta al Primo Operatore UE che importa la merce raccogliere direttamente dal fornitore estero o PMI i dati geografici e di legalità. L’importatore UE agirà da responsabile legale per la compilazione e il caricamento della Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) sul sistema TRACES prima dello sdoganamento.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 9.
Scadenze e Gestione Software con Tesisquare
Quali sono le scadenze ufficiali per adeguarsi all'EUDR?
A seguito del rinvio approvato dalle istituzioni UE con il Regolamento (UE) 2025/2650, le scadenze vincolanti sono:
- 30 dicembre 2026: per le Grandi e Medie Imprese.
- 30 giugno 2027: per le Micro e Piccole Imprese (PMI).
Fonte: Regolamento (UE) 2025/2650.
Come dialoga la piattaforma per l'EUDR con il gestionale ERP aziendale (SAP, Oracle, ecc.)?
Tesisquare Platform si integra direttamente con i sistemi ERP aziendali tramite connettori API e flussi dati automatizzati. Il software legge le anagrafiche articoli, i codici doganali (HS codes) e gli ordini d’acquisto dall’ERP, associa automaticamente i numeri di riferimento DDS ricevuti dai fornitori e rinvia all’ERP le conferme di conformità per lo sblocco operativo delle merci e la fatturazione.
Come si scambia il numero di riferimento della Due Diligence (DDS) con fornitori e clienti?
Il codice DDS unico generato dal portale europeo TRACES deve essere trasmesso lungo la filiera commerciale inserendolo nei documenti di trasporto (DDT), nelle fatture o scambiandolo automaticamente via API tra le piattaforme gestionali degli attori della supply chain.
Fonte: Regolamento (UE) 2023/1115, Art. 4 e Art. 5.
Come condivido i dati EUDR con clienti o fornitori che non usano Tesisquare Platform?
Tesisquare Platform consente l’esportazione standardizzata dei dati e l’integrazione nativa tramite API e portali fornitore web-based aperti, permettendo anche ai partner commerciali non dotati dello stesso software di caricare le geolocalizzazioni e scaricare i codici di riferimento DDS necessari per la tracciabilità.