PPWR

Scadenza PPWR superata: se la tua filiera non è a norma, sei già a rischio sanzioni.

Dal 12 agosto 2026 commercializzare imballaggi privi di documentazione tecnica conforme espone l’azienda a sanzioni immediate e blocco delle merci. Con la piattaforma Tesisquare raccogli, validi e centralizzi i dati di conformità dei fornitori in tempi rapidi. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento PPWR (UE 2024/2745) il 12 agosto 2026, la gestione degli imballaggi smette di essere un tema meramente logistico e diventa una priorità legale inderogabile.

Ogni imballaggio (primario, secondario, terziario e da trasporto) dovrà essere corredato da una Dichiarazione di Conformità UE e da un dossier tecnico dettagliato. Gestire questa mole straordinaria di dati dai fornitori con processi manuali o fogli di calcolo è rischioso e insostenibile. 

Il tempo per strutturare i dati della tua supply chain è adesso.

PPWR scadenze

Il problema

Quali sono i rischi per chi non si adegua in tempo al PPWR?

L’adeguamento al PPWR richiede di raccogliere, validare e gestire un volume imponente di dati. Continuare a gestire la compliance con sistemi frammentati, fogli Excel o processi manuali espone la tua organizzazione a gravissimi rischi operativi ed economici:

Sanzioni e blocco delle merci

Senza la Dichiarazione di Conformità UE (Allegato VII) e la documentazione tecnica, le merci rischiano il blocco immediato alla dogana e nei canali distributivi.

Danno reputazionale e greenwashing

La mancata tracciabilità dei dati espone il brand a contestazioni formali per dichiarazioni ambientali non verificate o ingannevoli.

Costi operativi fuori controllo

La rincorsa dei documenti tecnici all'ultimo minuto e la continua ridigitazione dei dati tra fornitori ed ERP generano inefficienze e costi insostenibili.

Quali sono le prossime scadenze?

Agosto 2026

I primi obblighi operativi del PPWR

Progettazione e sostanze preoccupanti
Rispetto dei limiti previsti per metalli pesanti e sostanze PFAS.

Documentazione tecnica obbligatoria
Redazione e conservazione del Dossier Tecnico e della Dichiarazione di Conformità UE per ogni codice imballo.

Tracciabilità e identificazione di filiera
Indicazione sul packaging dei dati identificativi, del lotto e dell’anagrafica del fabbricante.

Agosto 2026

2027–2028

Registrazione ed etichettatura

Entrata in vigore progressiva degli obblighi relativi al Registro nazionale dei produttori e alle nuove regole armonizzate di etichettatura.

2027–2028

2030

Design for Recycling e riduzione degli imballaggi

Nuovi requisiti di progettazione finalizzati alla riciclabilità e limiti più stringenti sullo spazio vuoto negli imballaggi.

2030

A chi si applica la normativa PPWR?

La normativa PPWR non riguarda solo i produttori di packaging, nessun settore industriale è esente. Se la tua azienda produce, importa, distribuisce o commercializza prodotti imballati nell’Unione Europea, sei soggetto ai nuovi obblighi.

Materiali interessati

Il Regolamento PPWR copre tutti i principali materiali utilizzati per gli imballaggi.

Vetro e metallo

Carta e cartone

Plastica

Legno

Materiali tessili

Ceramica/Porcellana

Attori della filiera

Il Regolamento PPWR coinvolge diversi attori della supply chain.

Fabbricanti

Progettazione, dossier tecnico e Dichiarazione di Conformità UE.

Produttori (Brand Owner)

Responsabilità Estesa (EPR), registrazione e reporting annuale.

Importatori e Distributori

Verifica della documentazione tecnica e conformità prima dell'immissione sul mercato.

TESISQUARE Platform: un’unica piattaforma digitale per gestire la compliance PPWR end-to-end

Non farti abbagliare da micro-soluzioni a silos che creano l’ennesimo touchpoint isolato. Tesisquare offre un unico punto di contatto orizzontale (One-Stop Platform) per raccogliere i dati attorno al prodotto, integrarli con il tuo ERP ed essere compliant con le normative ambientali presenti e future (PPWR, EUDR, ESPR, CBAM, CS3D).

Perché scegliere Tesisquare per la Compliance PPWR

Gestione centralizzata dell'item

Raccogli i dati di compliance direttamente attorno all’articolo. Le informazioni vengono recuperate dai tuoi sistemi ERP o di Supply Chain senza ridigitare ciò che è già digitalizzato.

Supplier Network e principio "Once-Only"

I fornitori inseriscono le specifiche dell’imballo una sola volta nel network e le condividono con i propri clienti. Zero duplicazioni, massima collaborazione di filiera.

Sinergia nativa tra EUDR e PPWR

I dati già raccolti per la conformità EUDR sugli imballaggi in carta e cartone vengono riutilizzati automaticamente per il PPWR, azzerando i tempi di adeguamento.

Raccolta Dinamica e Passaporto Digitale

Il sistema richiede al fornitore solo le informazioni mancanti e prepara la struttura per la futura etichettatura e gestione del ciclo di vita dell’imballo.

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FAQ Normativa PPWR
Domande frequenti e risposte degli esperti

Ambito di applicazione, Esenzioni e Sanzioni

Il Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione al fine vita, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri UE. I primi obblighi vincolanti per tutte le aziende scattano il 12 agosto 2026, data entro cui gli imballaggi non conformi non potranno più essere immessi sul mercato, tuttavia, gli imballaggi che sono già stati legalmente immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 (es. giacenze nei magazzini dei distributori o scaffali dei negozi) possono continuare a essere venduti fino all’esaurimento delle scorte. Le tappe successive prevedono l’introduzione dei nuovi requisiti di etichettatura a partire dal 12 agosto 2028 e i target stringenti sul contenuto di riciclato e la riduzione dello spazio vuoto a partire dal 1° gennaio 2030. 

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Artt. 1,7, 12, 24, 71 e Considerando 14; Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): Sezione XV, Domanda 9

Non esiste un’esenzione generale per le PMI o le microimprese. Tuttavia, il Regolamento prevede importanti deroghe e semplificazioni per alleggerire il carico amministrativo delle realtà più piccole:

– target di riutilizzo: le microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio inferiore a 2 milioni di euro) sono esentate dagli obiettivi obbligatori di riutilizzo dell’art. 29 solo se mettono a disposizione sul mercato meno di 1.000 kg di imballaggi all’anno;

– ricarica e asporto: le microimprese sono esentate dall’obbligo di offrire stoviglie riutilizzabili per il servizio da asporto nel settore HoReCa;

– trasferimento della responsabilità (EPR): se una microimpresa fa progettare o fabbricare un imballaggio con il proprio marchio, ma il fornitore dell’imballaggio si trova nello stesso Stato membro, la responsabilità legale di “fabbricante” (e i relativi adempimenti di conformità ed EPR) si trasferisce legalmente sul fornitore;

– rendicontazione semplificata: le imprese che immettono sul mercato meno di 10 tonnellate di imballaggi all’anno beneficiano di requisiti di rendicontazione dei dati semplificati.

 

Al contrario, non esistono esenzioni per i limiti di spazio vuoto (massimo 50%) su imballaggi multipli, da trasporto o e-commerce, né per l’obbligo generale di minimizzazione degli imballaggi.

Inoltre, tutte le imprese, comprese le microimprese e le PMI, devono garantire che i propri imballaggi rispettino i limiti di sicurezza chimica, come il divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (attivo dal 12 agosto 2026) e i limiti sui metalli pesanti (somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente inferiore a 100 mg/kg) [8], fornendo la documentazione tecnica necessaria lungo la catena di fornitura.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Artt. 3, 5, 10, 24, 29, 33 e 44; Linee Guida Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): Sezione II (Domanda 5), Sezione XVII (Domanda 1). 

A partire dal 12 agosto 2026 (data di generale applicazione della normativa), l’immissione sul mercato di imballaggi non conformi espone l’azienda a gravi conseguenze operative, doganali e legali:

– ritiro, richiamo e blocco commerciale: le autorità di vigilanza del mercato possono ordinare all’operatore economico misure correttive immediate, vietare la commercializzazione di un imballaggio, disporne il ritiro o richiamare tutti i lotti già distribuiti sul territorio europeo;

– blocco doganale alle frontiere esterne UE: per gli imballaggi o i prodotti imballati importati da paesi terzi, le autorità doganali nazionali interverranno direttamente ai valichi di frontiera per identificare e respingere o bloccare le spedizioni prive di documentazione tecnica conforme o che violano le prescrizioni di sostenibilità;

– sanzioni amministrative e pecuniarie: ciascuno Stato membro stabilirà sanzioni specifiche entro il 12 febbraio 2027. Secondo il dettato europeo, tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive; 

– esclusione dagli Appalti Pubblici Verdi (GPP): gli imballaggi non conformi precludono la possibilità di partecipare a bandi e gare pubbliche della Pubblica Amministrazione, i cui criteri minimi obbligatori (attivi dal 2030) impongono il rispetto delle regole di eco-compatibilità del PPWR;

– sanzioni per Greenwashing: qualsiasi dichiarazione ambientale ingannevole (sulla riciclabilità, percentuale di riciclato o riutilizzabilità) che non superi i requisiti minimi di legge o non sia supportata dalla documentazione tecnica viene considerata pratica commerciale sleale e sanzionata severamente.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Artt.14, 58, 61,62,63, 68 e Considerando 182; Linee Guida Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): Sezione XV (Domande 13 e 14 – Vigilanza del mercato e sanzioni nazionali).

Ruoli e Responsabilità nella Supply Chain

Il PPWR stabilisce responsabilità legali precise e non derogabili per ciascun attore della filiera:

– fabbricante (Brand Owner):è l’azienda che fa progettare o fabbricare l’imballaggio (o il prodotto imballato) e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio. Spetta a lui l’intera responsabilità normativa: deve eseguire la valutazione di conformità, redigere il Dossier Tecnico e firmare la Dichiarazione di Conformità UE (nota di favore per le microimprese: come già precisato, se il Brand Owner è una microimpresa e acquista gli imballaggi da un fornitore dello stesso Stato membro, la responsabilità legale di Fabbricante si trasferisce sul fornitore stesso);

– fornitore: chi produce materialmente l’imballaggio o fornisce i materiali al fabbricante. Ha l’obbligo vincolante di trasmettergli tutte le informazioni, i dati sui materiali e i test di laboratorio necessari per consentirgli di redigere la documentazione tecnica di conformità;

– importatore: chi immette nel mercato UE imballaggi provenienti da Paesi Extra-UE. Deve assicurarsi che il produttore estero abbia eseguito le corrette procedure di conformità, deve apporre i propri dati di contatto sull’imballaggio e ha l’obbligo di conservare la Dichiarazione di Conformità per 5 anni (se monouso) o 10 anni (se riutilizzabile);

– distributore: chi commercializza l’imballaggio. Deve esercitare la dovuta diligenza controllando la presenza dell’etichettatura e dei dati del fabbricante/importatore. Ha inoltre l’obbligo fondamentale di verificare che il produttore sia regolarmente iscritto al Registro nazionale EPR dello Stato membro di destinazione.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), artt. 3, 15, 16,18,19; Linee Guida Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): sezione II (domanda 5 – Eccezione per le microimprese); sezione X (domande 1 e 4 – Responsabilità del fabbricante e dei fornitori).

 

A partire dal 12 agosto 2026, i fabbricanti e gli importatori di imballaggi devono redigere e tenere a disposizione per eventuali controlli la seguente documentazione di conformità:

– la Documentazione Tecnica (Dossier Tecnico), redatta secondo le prescrizioni del Modulo A dell’Allegato VII del Regolamento;

– la Dichiarazione di Conformità UE, strutturata secondo il modello ufficiale dell’Allegato VIII.

Cosa devono certificare questi documenti nel 2026? Poiché i vari obblighi della normativa entrano in vigore in modo scaglionato, a partire dal 12 agosto 2026 questi documenti dovranno attestare esclusivamente la conformità alle restrizioni sulle sostanze chimiche (ex art. 5). In particolare, dovranno certificare:

  1. il rispetto del limite di concentrazione per i metalli pesanti (la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg);
  2. il rispetto dei limiti restrittivi sull’uso di sostanze PFAS per gli imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti.

I documenti devono inoltre garantire la tracciabilità dell’imballaggio riportando gli elementi identificativi richiesti (tipo, lotto o numero di serie) e l’anagrafica completa del fabbricante o dell’importatore.

Questi documenti non devono viaggiare fisicamente insieme alla merce. Devono essere conservati dal fabbricante o dall’importatore per 5 anni (per gli imballaggi monouso) o 10 anni (per gli imballaggi riutilizzabili) dalla data di immissione sul mercato, pronti per essere trasmessi in formato elettronico alle autorità di vigilanza entro 10 giorni in caso di richiesta motivata.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Artt. 5, 15, 18 e Allegati VII e VIII; Linee Guida Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): Sezione X, Domanda 2 (Applicazione degli obblighi per i fabbricanti); Sezione XV, Domanda 1 (Data di avvio delle procedure di conformità).

Dati Tecnici, Spazio Vuoto, PFAS e Contenuto Riciclato

A partire dal 12 agosto 2026 , tutti gli imballaggi dovranno rispettare severi requisiti di sicurezza chimica per poter essere immessi sul mercato UE:

– metalli pesanti: la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti nell’imballaggio o nei suoi singoli componenti non potrà superare i 100 mg/kg (100 milligrammi per chilogrammo o parti per milione);

– sostanze PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche): per gli imballaggi destinati al contatto diretto con gli alimenti, è vietata l’immissione sul mercato qualora si superino le seguenti soglie limite di concentrazione:

 – 25 ppb (parti per miliardo) per le PFAS misurate con analisi mirate;

– 250 ppb per la somma delle PFAS misurate (inclusa la degradazione dei precursori);

– 50 ppm (parti per milione) per la misurazione del fluoro totale.

 

Queste restrizioni si applicano all’intera unità di imballaggio, compresi eventuali inchiostri, vernici, colle, lacche e adesivi utilizzati.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Articolo 5 e Allegati VII E VIII; Linee Guida Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): Sezione III (Substances of Concern), Domande 6, 10, 14, 15, 16 e 17.

A partire dal 1° gennaio 2030, il PPWR introduce regole molto severe per contrastare gli imballaggi eccessivi o sovrabbondanti (over-packaging), distinguendo tra due obblighi complementari:

  1. minimizzazione generale (peso e volume): tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati riducendo al minimo indispensabile il proprio peso e volume, limitandosi a quanto strettamente necessario per garantirne la funzionalità, la sicurezza e l’igiene. Non saranno più consentiti imballaggi con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, come doppie pareti o falsi fondi;
  2. limite dello Spazio Vuoto al 50%: gli operatori economici che riempiono imballaggi raggruppati (multipli), imballaggi per il trasporto o imballaggi destinati al commercio elettronico (e-commerce) dovranno garantire che la percentuale di spazio vuoto non sia superiore al 50% rispetto al volume totale dell’imballaggio. Ai fini del calcolo dello spazio vuoto, qualsiasi materiale di protezione o riempimento (come pluriball, cuscini d’aria, trucioli di polistirolo o ritagli di carta) viene legalmente considerato e conteggiato come “spazio vuoto”.

Chi è esentato dal limite del 50%? Sono esentati dall’obbligo di rispettare il limite di spazio vuoto del 50% gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, oppure coloro che utilizzano l’imballaggio di vendita direttamente come imballaggio per la spedizione e-commerce (fermo restando l’obbligo di rispettare i requisiti generali di minimizzazione di peso e volume).

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Artt. 10, 24 e Allegato IV; Linee Guida Commissione Europea (DG ENV FAQ, marzo 2026): Sezione VII (Packaging minimisation); Sezione XI, Domande 1, 2 e 3 (Metodologia e calcolo dello spazio vuoto).

Gestione Digitale, Sinergia Multi-Normativa e Piattaforma Tesisquare

Il PPWR trasforma la raccolta dei dati di filiera da una buona pratica aziendale a un preciso e rigoroso obbligo di legge. L’Art.16 stabilisce infatti che i fornitori hanno l’obbligo vincolante di fornire ai fabbricanti tutte le informazioni e la documentazione necessarie (comprese relazioni sulle prove e dati tecnici sui materiali) per consentire loro di dimostrare la conformità dell’imballaggio. Inoltre, ai sensi dell’Art.15, i fabbricanti sono legalmente tenuti a redigere e conservare questo Dossier Tecnico e la relativa Dichiarazione di Conformità UE per 5 anni (per gli imballaggi monouso) o 10 anni (per quelli riutilizzabili) dalla data di immissione sul mercato, garantendone la trasmissione elettronica alle autorità di vigilanza entro soli 10 giorni lavorativi in caso di controllo.

Per gestire questa enorme e complessa mole di certificati (come i test di laboratorio per la conformità a metalli pesanti e sostanze PFAS attivi dal 12 agosto 2026) ed evitare errori manuali o sanzioni, le aziende devono abbandonare la gestione frammentata tramite e-mail o fogli di calcolo disaggregati. 

La soluzione ideale è l’adozione di una piattaforma collaborativa orizzontale integrata con l’ERP aziendale, come la suite SRM di TESISQUARE. Questa consente ai fornitori di inserire le specifiche tecniche e i test di laboratorio una sola volta in un network condiviso, associando automaticamente i documenti validati all’anagrafica dell’articolo e garantendo alle aziende conformità, sicurezza e reperibilità immediata dei dati nel tempo.

Sì, ma con alcune distinzioni cruciali sotto il profilo legale e normativo che le aziende devono assolutamente conoscere per evitare errori nella comunicazione e sanzioni. L’EUDR (Regolamento anti-deforestazione (UE) 2023/1115) e il PPWR (Regolamento (UE) 2025/40) presentano importanti punti di sovrapposizione per la carta, il cartone e il legno, ma hanno un ambito di applicazione e regole di esenzione profondamente differenti:

  1. l’esenzione cruciale del packaging sotto l’EUDR:
    • in ambito EUDR, gli imballaggi in carta, cartone e legno sono soggetti agli obblighi di tracciabilità e dovuta diligenza soltanto se sono immessi sul mercato come prodotti a sé stanti (standalone packaging), come nel caso di un produttore che commercializza scatole di cartone vuote (HS 48) o pallet di legno vuoti (HS 4415);
    • al contrario, qualsiasi imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale di supporto, protezione o trasporto di un altro prodotto (es. la scatola che contiene un elettrodomestico o il pallet sotto carico) è completamente ESCLUSO dall’ambito di applicazione dell’EUDR;
  2. l’applicazione universale del PPWR:
    • sotto il PPWR, non esistono queste esenzioni: qualsiasi imballaggio in carta, cartone o legno (che sia standalone o che sia utilizzato per trasportare altre merci) è sempre completamente soggetto alle regole del PPWR (riciclabilità, minimizzazione, etichettatura);
  3. le esenzioni per la carta riciclata:
    • l’EUDR esenta completamente la carta e il cartone realizzati al 100% con materiale riciclato (poiché hanno completato il ciclo di vita e sarebbero altrimenti considerati rifiuti) [84]. Se la carta contiene fibra vergine, l’EUDR impone la tracciabilità e la geolocalizzazione dei terreni di origine solo per la quota di fibra vergine [84].
    • Il PPWR, al contrario, si applica indipendentemente dalla presenza di materiale riciclato o vergine per certificarne la riciclabilità finale complessiva [6(1), Annex II].

La sinergia e il valore della piattaforma TESISQUARE: Per i flussi di imballaggi che ricadono in entrambe le normative (es. imballaggi standalone, o imballaggi in fibra vergine), TESISQUARE offre un vantaggio straordinario: le informazioni sulla composizione delle fibre, le anagrafiche dei fornitori forestali e i certificati di filiera (FSC/PEFC) raccolti ed elaborati per l’EUDR vengono ereditati automaticamente per la compilazione della sezione materiali del Dossier Tecnico PPWR (Allegato VII); pertanto, si evita la duplicazione del lavoro, si riducono i tempi di adempimento burocratico e si assicura la coerenza dei dati in caso di audit delle autorità competenti.

Fonte: Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), Art. 6 e Allegato VII (Modulo A – Controllo interno della produzione); Commissione Europea (DG ENV PPWR FAQ, marzo 2026): Sezione IV (Recyclability); Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) Art. 3 (Requisiti di conformità) e Allegato I (Nomenclatura delle merci); Commissione Europea (DG ENV EUDR FAQ, aprile 2026): Sezione 2.5, Domanda 2.5 (Applicazione a legno e carta per imballaggi); Sezione 2.8, Domanda 2.8 (Carta/cartone riciclati); Sezione 3.4 (Obblighi di Downstream e tracciabilità).

 L’integrazione in tempo reale con l’ERP aziendale non è solo una scelta di efficienza, ma la principale difesa contro i rischi operativi del PPWR. L’immissione sul mercato di imballaggi non conformi espone infatti l’azienda a misure correttive immediate come il ritiro o il richiamo dei prodotti dal mercato (ex art. 58) e a blocchi doganali alle frontiere dell’Unione (ex art. 61).

Tramite il modulo Tesi Extended Integration, la piattaforma si connette direttamente ai sistemi ERP aziendali attraverso API e flussi dati automatizzati. Il software legge i master data di prodotto e gli ordini d’acquisto dal vostro gestionale, ingaggia i fornitori sul portale Tesi SRM per raccogliere le informazioni e i documenti mancanti e restituisce all’ERP lo stato di conformità PPWR aggiornato, garantendo il regolare sblocco operativo delle spedizioni solo per i lotti conformi, eliminando all’origine il rischio di sanzioni o contestazioni doganali. 

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Consulenza personalizzata per la tua compliace PPWR

Alberto Proverbio

Senior Advisor

di Tesisquare